Il progettista di impianti elettrici e quello di impianti illuminotecnici: due figure distinte.

Il progettista di impianti elettrici e quello di impianti illuminotecnici: due figure distinte.

Il progettista di impianti elettrici e il progettista di impianti illuminotecnici sono due figure distinte.

A fare finalmente chiarezza sulle figure professionali che si occupano delle attività di progettazione degli impianti elettrici è il DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 244 del 18/10/2017, supplemento ordinario n.49) in sostituzione del DM 23/12/13.

Il nuovo DM aggiorna i “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”.

Con la pubblicazione del decreto, quindi, non solo è abrogato il precedente DM 23 dicembre 2013, ma si modificano anche i Criteri Ambientali Minimi per i prodotti e servizi di relativi a:

– acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica;
– acquisizione di apparecchi per l’illuminazione pubblica;
– affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.
Proprio in materia di progettazione il nuovo DM specifica una distinzione tra il progettista dell’impianto elettrico che “dovrà essere regolarmente iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni” e il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico può essere iscritto a un albo professionale ma anche ad una “associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013”.

Detrazione 70% e 75% per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni: ecco il vademecum ENEA

L’incentivo per la riqualificazione energetica degli edifici consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, è prevista una detrazione pari al 65% o maggiore delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017. Gli interventi ammissibili sono quelli che …

Adeguamento servizio misura energia elettrica prodotta

Adeguamento servizio misura energia elettrica prodotta

Con la Delibera 595/2014/R/eel l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) da seguito a quanto proposto nel documento per la consultazione 262/2014/R/eel, aggiornando la regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, fissato al 1 gennaio 2016.

Con questa delibera viene trasferito in capo al Gestore di Rete il servizio di misura dell’energia prodotta e la relativa comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La delibera inoltre stabilisce l’obbligo di teleleggibilità delle misure obbligando il gestore di rete a pubblicare sul porprio sito internet l’elenco di tutte le apparecchiature compatibili con i propri sistemi di telelettura.

All’interno della delibera vengono identificati i soggetti responsabili del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori, ovvero:

  • per impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza nominale superiore a 20 kW ed entrati in esercizio in data antecedente il 27 agosto 2012, il produttore;
  • per impianti di produzione connessi in bassa tensione di qualsiasi potenza nominale ed entrati in esercizio in data successiva al 27 agosto 2012, il gestore di rete;
  • per impianti di produzione connessi in media ed alta tesione con potenza nominale non superiore a 20 kW, il gestore di rete;
  • per impianti di produzione connessi in media ed alta tesione con potenza nominale superiore a 20 kW, il produttore;

Mentre in tutti i casi il soggetto responsabile della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica prodotta rimane il gestore di rete.

Nel qual caso la responsabilità del servizio di installazione e manutenzione ricada in capo al produttore questo può avvalersi del gestore di rete per l’adeguamento o sostituzione pagando i relativi costi.

In tutti i casi è richiesto l’invio al gestore di rete di documentazione necessaria all’identificazione del misuratore di energia elettrica prodotta attualmente installato al fine di valutare gli interventi necessari.

Il mancato adeguamento entro il termine del 31 dicembre 2015 comporterà automaticamente la sospensione della tariffa incentivante.

Lo Studio Tecnico Pastorelli & Associati fornisce il servizio di gestione delle pratiche correlate con il Gestore di Rete ed eventualmente l’Agenzia delle Dogane finalizzare all’adeguamento alla Delibera 595/2014.

Fattore di potenza ed energia reattiva nel 2016

Fattore di potenza ed energia reattiva nel 2016

Dal 1 gennaio 2016, per gli effetti dalla delibera 180/2013/R/eel pubblicata in data 2 maggio 2013 dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), tutti gli utenti finali connessi in media tensione e tutti gli utenti finali connessi in bassa tensione con potenza disponibile maggiore di 16,5 kW dovranno rispettare i seguenti punti:

  • il livello minimo del fattore di potenza (cos φ) istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9;
  • il livello minimo del fattore di potenza (cos φ) medio mensile è 0,7;
  • non è consentita l’immissione in rete di energia reattiva;

Nel caso in cui gli utenti titolari delle forniture precedentemente esposte non dovessero garantire i parametri di rete richiesti saranno soggetti al pagamento di corrispettivi secondo i seguenti criteri:

Punti di prelievo in media tensione
centesimi di euro/kVArh
Punti di prelievo in bassa tensione
centesimi di euro/kVArh
Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell’energia attiva
nei periodi di alto carico
reatt_1MT reatt_1BT
Energia reattiva eccedente il 75% dell’energia attiva
nei periodi di alto carico
reatt_2MT reatt_2BT
Energia reattiva nei periodi di basso carico 0 0

Dove i valori reatt_1MT, reatt_1BT, reatt_2MT, reatt_2BT sono calcolati mediando i valori assiunti dalla componente a copertura dei costi di rete p ed i valori unitari per i prelievi di energia reattiva per livello di tensione a copertura dell’aumento delle perdite di rete e.

Inoltre qualora non sia rispettare le precedenti condizioni sarà facolta del gestore di rete competente chiedere l’adeguamento degli impianto pena la sospensione del servizio.

Per maggiori informazioni la delibera è disponibile qui.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per supportarvi nella definizione degli interventi di adeguamento.

La nuova Bolletta 2.0

La nuova Bolletta 2.0

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in data 16 ottobre 2014 con la delibera 501/2014/R/com ha ufficializzato l’abbandono dell’attuale bolletta dal 1 gennaio 2016 dando luce alla Bolletta 2.0 che ha come obbiettivo la semplificazione, la trasparenza e la chiarezza delle componenti di spesa che la compongono.

Ha inoltre definito in seguito a varie consultazioni pubbliche, con delibera 201/2015/R/com, un modello di bolletta per i clienti serviti in regime di tutela.

La Bolletta 2.0 potra quindi avere l’aspetto seguente:

Pagina 1
Pagina 2

 

dove i campi rappresentano contenuti informativi meglio descritti all’interno della delibera 200/2015/R/com – Allegato A.

 

Mantenimento incentivi impianti in Conto Energia

Mantenimento incentivi impianti in Conto Energia

In data 1 maggio 2015 il GSE ha provveduto a rilasciare il Documento Tecnico di Riferimento per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia che recepisce le osservazioni e le proposte avanzata degli Operatori e Associazioni.

Il documento illustra le modalità che gli Operatori sono tenuti a seguire per salvaguardare il diritto agli incentivi e definisce le regole per garantire la corretta gestione in efficienza degli impianti incentivati nel rispetto della normativa vigente.

Viene inoltre attribuito a tutti gli impianti oggetto di interventi che comportino un incremento di producibilità un valore limite di energia incentivabile al fine di garantire il non superamento della soglia limite di 6,7 miliardi di €/anno raggiunto in data 6 luglio 2013.

Infine vengono definite le modalità e le tempistiche di comunicazione al GSE delle modifiche apportate agli impianti incentivati, compresi gli interventi già conclusi in data antecedente la pubblicazione del documento.

La consultazione del documento è disponibile qui.

 

Efficienza e rinnovabili: 100 milioni per i piccoli Comuni

Efficienza e rinnovabili: 100 milioni per i piccoli Comuni

Anche le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica rientrano tra le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento, previste dalla Convenzione “Nuovi progetti di interventi” stipulata tra ANCI e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (dati censimento 2011), le Unioni di Comuni composte esclusivamente da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i Comuni risultanti da fusioni tra Comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Gli interventi oggetto delle richieste di finanziamento devono rientrare in una delle tre seguenti tipologie, finalizzate:

  • alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico;
  • alla riqualificazione e all’incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
  • alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica.

L’importo del finanziamento richiesto non potrà essere inferiore a € 100.000 e superiore a € 400.000.
Sono ammesse a finanziamento tutte le richieste, poste in ordine di invio fino al raggiungimento dell’importo assegnato per ciascuna Regione e Provincia autonoma, secondo quanto indicato nella tabella dell’Allegato 3 alla Convenzione.
Le richieste di finanziamento, complete di tutta la documentazione prevista, devono essere inviate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per Posta Elettronica Certificata (PEC), a partire dalle ore 9:00 del 13 maggio 2015 ed entro il 28 maggio 2015.

Adeguamento impianti di produzione eolici o fotovoltaici esistenti

Adeguamento impianti di produzione eolici o fotovoltaici esistenti

Con la Delibera 421/2014/R/EEL del 7 agosto 2014 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale:

  • recepisce la versione aggiornata dell’allegato A72 al Codice di rete Terna, fissandone la data di entrata in vigore al 1° settembre 2015;
  • introduce l’obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui al par. 8.8.6.5 e all’Allegato M della norma CEI 0-16 – Edizione III, per gli impianti fotovoltaici e eolici di potenza ≥ 100 kW connessi alle reti di media tensione, per i quali è stata presentata richiesta di connessione prima del 1° gennaio 2013.

L’adeguamento in questione consiste nell’adozione di sistemi di telecontrollo tali da consentire il supporto di servizi di teledistacco degli impianti, con riduzione parziale o totale della produzione, per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto del gestore di rete, in modo che gli utenti attivi con generatori connessi alla rete MT partecipino al piano di difesa delle reti, definito REGEDI.

Il sistema di telecontrollo, tramite un modem GSM/GPRS (con scheda SIM) e un’antenna GSM/GPRS omnidirezionale, deve essere in grado di ricevere messaggi da parte del gestore di rete, che comandino l’apertura del dispositivo di interfaccia (DDI), e di inviare al gestore stesso il segnale di conferma dell’avvenuta apertura.

La gestione dei teledistacchi e della conseguente riduzione di produzione in rete sarà gestita da Terna in base alla criticità da fronteggiare.

I produttori dovranno adeguare i propri impianti, se soggetti a tale obbligo, entro il 31 gennaio 2016.

L’adeguamento sarà attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da un professionista iscritto all’albo professionale o dal responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata, da caricare sul portale informatico dell’impresa distributrice assieme al nuovo regolamento di esercizio.

I produttori che eseguono l’adeguamento ed inviano la predetta comunicazione al Gestore di Rete entro il 30 giugno 2015 e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata), hanno diritto a un premio pari a:

  1. 800 € se nell’impianto sono presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
  2. 650 € se sono presenti due sistemi di protezione di interfaccia;
  3. 500 € se è presente un solo sistema di protezione di interfaccia.

Se la comunicazione di avvenuto adeguamento verrà inviata tra il 1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015, il premio riconosciuto sarà pari alla metà dei valori soprariportati.

Non riceveranno i suddetti premi gli impianti di produzione che pagano le penali CTS per mancata adeguatezza, qualora non inviino la dichiarazione di adeguatezza di cui all’art. 40 del TIQE (allegato alla delibera AEEG 198/11 e s.m.i.).

Il gestore di rete verificherà l’avvenuto adeguamento tramite prove da remoto e successivo eventuale sopralluogo, se necessario.

In caso di mancato adeguamento, il GSE procederà con la sospensione dell’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per supportarvi nella definizione degli interventi di adeguamento.