Con la Delibera 421/2014/R/EEL del 7 agosto 2014 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale:
- recepisce la versione aggiornata dell’allegato A72 al Codice di rete Terna, fissandone la data di entrata in vigore al 1° settembre 2015;
- introduce l’obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui al par. 8.8.6.5 e all’Allegato M della norma CEI 0-16 – Edizione III, per gli impianti fotovoltaici e eolici di potenza ≥ 100 kW connessi alle reti di media tensione, per i quali è stata presentata richiesta di connessione prima del 1° gennaio 2013.
L’adeguamento in questione consiste nell’adozione di sistemi di telecontrollo tali da consentire il supporto di servizi di teledistacco degli impianti, con riduzione parziale o totale della produzione, per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto del gestore di rete, in modo che gli utenti attivi con generatori connessi alla rete MT partecipino al piano di difesa delle reti, definito REGEDI.
Il sistema di telecontrollo, tramite un modem GSM/GPRS (con scheda SIM) e un’antenna GSM/GPRS omnidirezionale, deve essere in grado di ricevere messaggi da parte del gestore di rete, che comandino l’apertura del dispositivo di interfaccia (DDI), e di inviare al gestore stesso il segnale di conferma dell’avvenuta apertura.
La gestione dei teledistacchi e della conseguente riduzione di produzione in rete sarà gestita da Terna in base alla criticità da fronteggiare.
I produttori dovranno adeguare i propri impianti, se soggetti a tale obbligo, entro il 31 gennaio 2016.
L’adeguamento sarà attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da un professionista iscritto all’albo professionale o dal responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata, da caricare sul portale informatico dell’impresa distributrice assieme al nuovo regolamento di esercizio.
I produttori che eseguono l’adeguamento ed inviano la predetta comunicazione al Gestore di Rete entro il 30 giugno 2015 e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata), hanno diritto a un premio pari a:
- 800 € se nell’impianto sono presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
- 650 € se sono presenti due sistemi di protezione di interfaccia;
- 500 € se è presente un solo sistema di protezione di interfaccia.
Se la comunicazione di avvenuto adeguamento verrà inviata tra il 1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015, il premio riconosciuto sarà pari alla metà dei valori soprariportati.
Non riceveranno i suddetti premi gli impianti di produzione che pagano le penali CTS per mancata adeguatezza, qualora non inviino la dichiarazione di adeguatezza di cui all’art. 40 del TIQE (allegato alla delibera AEEG 198/11 e s.m.i.).
Il gestore di rete verificherà l’avvenuto adeguamento tramite prove da remoto e successivo eventuale sopralluogo, se necessario.
In caso di mancato adeguamento, il GSE procederà con la sospensione dell’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per supportarvi nella definizione degli interventi di adeguamento.