Adeguamento servizio misura energia elettrica prodotta

Adeguamento servizio misura energia elettrica prodotta

Con la Delibera 595/2014/R/eel l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) da seguito a quanto proposto nel documento per la consultazione 262/2014/R/eel, aggiornando la regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, fissato al 1 gennaio 2016.

Con questa delibera viene trasferito in capo al Gestore di Rete il servizio di misura dell’energia prodotta e la relativa comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La delibera inoltre stabilisce l’obbligo di teleleggibilità delle misure obbligando il gestore di rete a pubblicare sul porprio sito internet l’elenco di tutte le apparecchiature compatibili con i propri sistemi di telelettura.

All’interno della delibera vengono identificati i soggetti responsabili del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori, ovvero:

  • per impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza nominale superiore a 20 kW ed entrati in esercizio in data antecedente il 27 agosto 2012, il produttore;
  • per impianti di produzione connessi in bassa tensione di qualsiasi potenza nominale ed entrati in esercizio in data successiva al 27 agosto 2012, il gestore di rete;
  • per impianti di produzione connessi in media ed alta tesione con potenza nominale non superiore a 20 kW, il gestore di rete;
  • per impianti di produzione connessi in media ed alta tesione con potenza nominale superiore a 20 kW, il produttore;

Mentre in tutti i casi il soggetto responsabile della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica prodotta rimane il gestore di rete.

Nel qual caso la responsabilità del servizio di installazione e manutenzione ricada in capo al produttore questo può avvalersi del gestore di rete per l’adeguamento o sostituzione pagando i relativi costi.

In tutti i casi è richiesto l’invio al gestore di rete di documentazione necessaria all’identificazione del misuratore di energia elettrica prodotta attualmente installato al fine di valutare gli interventi necessari.

Il mancato adeguamento entro il termine del 31 dicembre 2015 comporterà automaticamente la sospensione della tariffa incentivante.

Lo Studio Tecnico Pastorelli & Associati fornisce il servizio di gestione delle pratiche correlate con il Gestore di Rete ed eventualmente l’Agenzia delle Dogane finalizzare all’adeguamento alla Delibera 595/2014.

Fattore di potenza ed energia reattiva nel 2016

Fattore di potenza ed energia reattiva nel 2016

Dal 1 gennaio 2016, per gli effetti dalla delibera 180/2013/R/eel pubblicata in data 2 maggio 2013 dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), tutti gli utenti finali connessi in media tensione e tutti gli utenti finali connessi in bassa tensione con potenza disponibile maggiore di 16,5 kW dovranno rispettare i seguenti punti:

  • il livello minimo del fattore di potenza (cos φ) istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9;
  • il livello minimo del fattore di potenza (cos φ) medio mensile è 0,7;
  • non è consentita l’immissione in rete di energia reattiva;

Nel caso in cui gli utenti titolari delle forniture precedentemente esposte non dovessero garantire i parametri di rete richiesti saranno soggetti al pagamento di corrispettivi secondo i seguenti criteri:

Punti di prelievo in media tensione
centesimi di euro/kVArh
Punti di prelievo in bassa tensione
centesimi di euro/kVArh
Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell’energia attiva
nei periodi di alto carico
reatt_1MT reatt_1BT
Energia reattiva eccedente il 75% dell’energia attiva
nei periodi di alto carico
reatt_2MT reatt_2BT
Energia reattiva nei periodi di basso carico 0 0

Dove i valori reatt_1MT, reatt_1BT, reatt_2MT, reatt_2BT sono calcolati mediando i valori assiunti dalla componente a copertura dei costi di rete p ed i valori unitari per i prelievi di energia reattiva per livello di tensione a copertura dell’aumento delle perdite di rete e.

Inoltre qualora non sia rispettare le precedenti condizioni sarà facolta del gestore di rete competente chiedere l’adeguamento degli impianto pena la sospensione del servizio.

Per maggiori informazioni la delibera è disponibile qui.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per supportarvi nella definizione degli interventi di adeguamento.