Dal 1 gennaio 2016, per gli effetti dalla delibera 180/2013/R/eel pubblicata in data 2 maggio 2013 dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), tutti gli utenti finali connessi in media tensione e tutti gli utenti finali connessi in bassa tensione con potenza disponibile maggiore di 16,5 kW dovranno rispettare i seguenti punti:
- il livello minimo del fattore di potenza (cos φ) istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9;
- il livello minimo del fattore di potenza (cos φ) medio mensile è 0,7;
- non è consentita l’immissione in rete di energia reattiva;
Nel caso in cui gli utenti titolari delle forniture precedentemente esposte non dovessero garantire i parametri di rete richiesti saranno soggetti al pagamento di corrispettivi secondo i seguenti criteri:
Punti di prelievo in media tensione centesimi di euro/kVArh |
Punti di prelievo in bassa tensione centesimi di euro/kVArh |
|
Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell’energia attiva nei periodi di alto carico |
reatt_1MT | reatt_1BT |
Energia reattiva eccedente il 75% dell’energia attiva nei periodi di alto carico |
reatt_2MT | reatt_2BT |
Energia reattiva nei periodi di basso carico | 0 | 0 |
Dove i valori reatt_1MT, reatt_1BT, reatt_2MT, reatt_2BT sono calcolati mediando i valori assiunti dalla componente a copertura dei costi di rete p ed i valori unitari per i prelievi di energia reattiva per livello di tensione a copertura dell’aumento delle perdite di rete e.
Inoltre qualora non sia rispettare le precedenti condizioni sarà facolta del gestore di rete competente chiedere l’adeguamento degli impianto pena la sospensione del servizio.
Per maggiori informazioni la delibera è disponibile qui.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per supportarvi nella definizione degli interventi di adeguamento.