Adeguamento servizio misura energia elettrica prodotta

Adeguamento servizio misura energia elettrica prodotta

Con la Delibera 595/2014/R/eel l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) da seguito a quanto proposto nel documento per la consultazione 262/2014/R/eel, aggiornando la regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, fissato al 1 gennaio 2016.

Con questa delibera viene trasferito in capo al Gestore di Rete il servizio di misura dell’energia prodotta e la relativa comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La delibera inoltre stabilisce l’obbligo di teleleggibilità delle misure obbligando il gestore di rete a pubblicare sul porprio sito internet l’elenco di tutte le apparecchiature compatibili con i propri sistemi di telelettura.

All’interno della delibera vengono identificati i soggetti responsabili del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori, ovvero:

  • per impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza nominale superiore a 20 kW ed entrati in esercizio in data antecedente il 27 agosto 2012, il produttore;
  • per impianti di produzione connessi in bassa tensione di qualsiasi potenza nominale ed entrati in esercizio in data successiva al 27 agosto 2012, il gestore di rete;
  • per impianti di produzione connessi in media ed alta tesione con potenza nominale non superiore a 20 kW, il gestore di rete;
  • per impianti di produzione connessi in media ed alta tesione con potenza nominale superiore a 20 kW, il produttore;

Mentre in tutti i casi il soggetto responsabile della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica prodotta rimane il gestore di rete.

Nel qual caso la responsabilità del servizio di installazione e manutenzione ricada in capo al produttore questo può avvalersi del gestore di rete per l’adeguamento o sostituzione pagando i relativi costi.

In tutti i casi è richiesto l’invio al gestore di rete di documentazione necessaria all’identificazione del misuratore di energia elettrica prodotta attualmente installato al fine di valutare gli interventi necessari.

Il mancato adeguamento entro il termine del 31 dicembre 2015 comporterà automaticamente la sospensione della tariffa incentivante.

Lo Studio Tecnico Pastorelli & Associati fornisce il servizio di gestione delle pratiche correlate con il Gestore di Rete ed eventualmente l’Agenzia delle Dogane finalizzare all’adeguamento alla Delibera 595/2014.

Fattore di potenza ed energia reattiva nel 2016

Fattore di potenza ed energia reattiva nel 2016

Dal 1 gennaio 2016, per gli effetti dalla delibera 180/2013/R/eel pubblicata in data 2 maggio 2013 dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), tutti gli utenti finali connessi in media tensione e tutti gli utenti finali connessi in bassa tensione con potenza disponibile maggiore di 16,5 kW dovranno rispettare i seguenti punti:

  • il livello minimo del fattore di potenza (cos φ) istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9;
  • il livello minimo del fattore di potenza (cos φ) medio mensile è 0,7;
  • non è consentita l’immissione in rete di energia reattiva;

Nel caso in cui gli utenti titolari delle forniture precedentemente esposte non dovessero garantire i parametri di rete richiesti saranno soggetti al pagamento di corrispettivi secondo i seguenti criteri:

Punti di prelievo in media tensione
centesimi di euro/kVArh
Punti di prelievo in bassa tensione
centesimi di euro/kVArh
Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell’energia attiva
nei periodi di alto carico
reatt_1MT reatt_1BT
Energia reattiva eccedente il 75% dell’energia attiva
nei periodi di alto carico
reatt_2MT reatt_2BT
Energia reattiva nei periodi di basso carico 0 0

Dove i valori reatt_1MT, reatt_1BT, reatt_2MT, reatt_2BT sono calcolati mediando i valori assiunti dalla componente a copertura dei costi di rete p ed i valori unitari per i prelievi di energia reattiva per livello di tensione a copertura dell’aumento delle perdite di rete e.

Inoltre qualora non sia rispettare le precedenti condizioni sarà facolta del gestore di rete competente chiedere l’adeguamento degli impianto pena la sospensione del servizio.

Per maggiori informazioni la delibera è disponibile qui.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per supportarvi nella definizione degli interventi di adeguamento.

Adeguamento impianti di produzione eolici o fotovoltaici esistenti

Adeguamento impianti di produzione eolici o fotovoltaici esistenti

Con la Delibera 421/2014/R/EEL del 7 agosto 2014 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale:

  • recepisce la versione aggiornata dell’allegato A72 al Codice di rete Terna, fissandone la data di entrata in vigore al 1° settembre 2015;
  • introduce l’obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui al par. 8.8.6.5 e all’Allegato M della norma CEI 0-16 – Edizione III, per gli impianti fotovoltaici e eolici di potenza ≥ 100 kW connessi alle reti di media tensione, per i quali è stata presentata richiesta di connessione prima del 1° gennaio 2013.

L’adeguamento in questione consiste nell’adozione di sistemi di telecontrollo tali da consentire il supporto di servizi di teledistacco degli impianti, con riduzione parziale o totale della produzione, per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto del gestore di rete, in modo che gli utenti attivi con generatori connessi alla rete MT partecipino al piano di difesa delle reti, definito REGEDI.

Il sistema di telecontrollo, tramite un modem GSM/GPRS (con scheda SIM) e un’antenna GSM/GPRS omnidirezionale, deve essere in grado di ricevere messaggi da parte del gestore di rete, che comandino l’apertura del dispositivo di interfaccia (DDI), e di inviare al gestore stesso il segnale di conferma dell’avvenuta apertura.

La gestione dei teledistacchi e della conseguente riduzione di produzione in rete sarà gestita da Terna in base alla criticità da fronteggiare.

I produttori dovranno adeguare i propri impianti, se soggetti a tale obbligo, entro il 31 gennaio 2016.

L’adeguamento sarà attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da un professionista iscritto all’albo professionale o dal responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata, da caricare sul portale informatico dell’impresa distributrice assieme al nuovo regolamento di esercizio.

I produttori che eseguono l’adeguamento ed inviano la predetta comunicazione al Gestore di Rete entro il 30 giugno 2015 e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata), hanno diritto a un premio pari a:

  1. 800 € se nell’impianto sono presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
  2. 650 € se sono presenti due sistemi di protezione di interfaccia;
  3. 500 € se è presente un solo sistema di protezione di interfaccia.

Se la comunicazione di avvenuto adeguamento verrà inviata tra il 1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015, il premio riconosciuto sarà pari alla metà dei valori soprariportati.

Non riceveranno i suddetti premi gli impianti di produzione che pagano le penali CTS per mancata adeguatezza, qualora non inviino la dichiarazione di adeguatezza di cui all’art. 40 del TIQE (allegato alla delibera AEEG 198/11 e s.m.i.).

Il gestore di rete verificherà l’avvenuto adeguamento tramite prove da remoto e successivo eventuale sopralluogo, se necessario.

In caso di mancato adeguamento, il GSE procederà con la sospensione dell’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per supportarvi nella definizione degli interventi di adeguamento.