Impianti elettrici

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Cos’è il D.M. 37/08?

Le nuove tecnologie, affiancate alle legislazioni, hanno portato sugli impianti un grado di sicurezza molto elevato, tanto da spingere il legislatore ad emanare una nuova legge riguardante la sicurezza degli impianti. Il D.M. 37/08 prescrive che gli impianti elettrici devono essere dotati di: impianto di terra, di interruttori magnetotermici differenziali e comunque devono essere installati in osservanza alle vigenti normative CEI UNI. Sulla base di queste normative la legge impone ai professionisti la modalità di eseguire tutti gli impianti su criteri d’installazione comune.

Cos’è la Dichiarazione di conformità?

È una dichiarazione rilasciata obbligatoriamente dall’impiantista al proprietario committente, (e spedita in copia dall’impiantista alla Camera di Commercio presso cui è iscritto) in cui si descrivono i lavori eseguiti ed in cui l’impiantista dichiara che questi sono stati fatti secondo la regola dell’arte.

Chi redige il progetto dell’impianto?

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto 37/08 il progetto, obbligatorio per le attività di installazione, trasformazione e ampliamento di tutti gli impianti di cui all’art. 1 comma 2 lett. a), b), c), d), e), g), è redatto:

  • da un professionista iscritto all’albo secondo la specifica competenza tecnica richiesta, per gli impianti “sopra soglia”; oppure
  • dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, per gli impianti “sotto soglia”. In questi casi il progetto consiste nello schema dell’impianto realizzato.

Chi può redigere la dichiarazione di rispondenza?

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto può essere sostituito (art. 7 comma 6, del decreto 37/08), per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza (DIRI), resa:

  • da un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
  • da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, per gli impianti “sotto soglia”.

Manutenzione ordinaria?

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DM 37/08 l’attività di manutenzione ordinaria non comporta la redazione del progetto ne’ il rilascio dell’attestazione di collaudo, ne’ l’osservanza dell’obbligo per il committente di affidare i lavori ad imprese abilitate. Il DM 37/08 ripropone quindi la stessa disposizione che era già contenuta nella precedente L. 46/90 (art. 12, comma 1). Tuttavia la nuova definizione di manutenzione ordinaria del DM 37/08 (art. 2, comma 1, lett. d), rispetto alla precedente del DPR 447/91(art. 8, comma 2), lascia spazio ad una maggiore discrezionalità tra manutenzione ordinaria e straordinaria. La nuova definizione di manutenzione ordinaria comprende infatti “gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”. Stante quanto sopra l’impresa installatrice, attraverso il rilascio delle istruzioni per l’uso e la manutenzione, potrà evidenziare gli interventi manutentivi che richiedono l’affidamento ad imprese abilitate indicando, se è il caso, anche la periodicità degli stessi

Che differenza c’e tra la DICO (dichiarazione di conformita’) e la DIRI (dichiarazione di rispondenza)?

La DICO è rilasciata dall’impresa installatrice che ha svolto i lavori, che vanno precisati nella DICO stessa, per attestare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte. Si sottolinea che essa si riferisce unicamente ai lavori eseguiti.
La DIRI è rilasciata da un professionista, per attestare che l’intero impianto o una parte di esso presenta i necessari requisiti di sicurezza. La DIRI si applica solo agli impianti precedenti al 27/3/2008.

Quando è obbligatorio il progetto per impianti elettrici?

La legislazione vigente sugli impianti elettrici prevede l’obbligo del progetto nei seguenti casi:

  • Utenze condominiali con potenza impegnata superiore ai 6 kW.
  • Utenze domestiche qualora l’abitazione abbia una superficie superiore a 400 m2.
  • Impianti di illuminazione con lampade fluorescenti a catodo freddo (neon) collegati ad impianti per i quali è obbligatorio il Progetto.
  • Impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo (neon) con potenza maggiore di 1200 VA resi dagli alimentatori.
  • Utenze ad uso ufficio, artigianale o industriale ove si svolgono attività lavorative con superficie superiore ai 200 m2.
  • Locali con pericolo di esplosione o a maggior rischio d’incendio con potenza impegnata superiore a 1,5 kW: edifici con altezza di gronda superiore ai 24 metri, studio medico o dentistico, alberghi con più di 25 posti letto, scuole, musei, caldaie, garage con più di 9 posti auto, falegnamerie, depositi di prodotti infiammabili, archivi cartacei, fiere ed esposizioni, ecc.
  • Impianti elettronici (es. antifurto, reti di calcolatori ecc) quando siano installati in ambiti lavorativi o domestici per i quali c’e’ l’obbligo di progetto.
  • Parafulmini installati su edifici con volume superiore ai 200 m3 dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI, o in edifici con volume superiore ai 200 m3 e con una altezza superiore ai 5 metri.
  • La Legge prevede varie figure, il committente, l’installatore ed il conduttore. Nel caso di condomini, ad esempio, l’ amministratore del condominio e’ responsabile per quanto riguarda la messa a norma di tutti gli impianti delle parti comuni

Quali sono le dotazioni minime di un impianto elettrico?

Dal 01/09/2011 è entrata in vigore la nuova norme CEI 64-8/V3 pubblicata a febbraio 2011 che riguarda le prestazioni funzionali minime degli impianti elettrici delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo. Da oggi un impianto elettrico per essere a norma e poter di conseguenza essere accompagnato da Dichiarazione di Conformità secondo il Decreto Ministeriale 37/08, dovrà sottostare ai requisiti minimi previsti per i tre livelli di impianti classificabili idealmente come le “stelle” di un albergo. Questa classificazione descrive ciò che gli utenti potranno scegliere nel momento in cui, rivolgendosi a un installatore di impianti elettrici, decidano di installare un nuovo impianto oppure di rinnovarlo. Attualmente ci si può trovare di fronte un impianto sicuro ma, come spesso capita specialmente nelle realizzazione “da capitolato” dove si guarda troppo al contenimento dei costi, insufficiente sotto l’aspetto delle prestazioni o comunque non al livello delle aspettative, pur essendo conforme alle norme CEI. Finalmente la scelta del CEI è stata fatta a titolo normativo e non informativo, ovvero, è diventato un obbligo per costruire un impianto realizzato a regola d’arte tutelando l’utente in modo che abbia un impianto elettrico non solo sicuro ma anche funzionale. Il dimensionamento dell’ impianto elettrico rimane oggetto di accordo fra il progettista, l’ installatore dell’ impianto ed il committente, in funzione delle esigenze di quest’ ultimo e del livello qualitativo dell’ unità immobiliare e la Norma stabilisce le dotazioni minime con riferimento a tre diversi livelli prestazionali e di fruibilità:

Livello 1: è il minimo obbligatorio per poter considerare un impianto a norma e quindi poterlo certificare come tale e richiede:
  • un numero minimo definito di punti prese e punti luce in base alla metratura e tipologia di ogni locale;
  • un numero minimo di circuiti in funzione della metratura totale;
  • almeno 2 interruttori differenziali in parallelo al fine di garantire una protezione selettiva all’ impianto.
Livello 2: è una soluzione di buona qualità per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti con dotazioni di livello medio e richiede:
  • un aumento della dotazione rispetto al livello 1;
  • realizzazione di impianti tecnologici ausiliari come videocitofono, antifurto e gestione carichi.
Livello 3: per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche di pregio ed innovative come la domotica e richiede:
  • un ulteriore aumento delle dotazioni rispetto al livello 2;
  • introduzione di sistemi idonei alla gestione del risparmio energetico ed all’aumento delle prestazioni dell’impianto;
  • gestire attraverso la domotica almeno quattro funzioni tra:
    • antifurto;
    • controllo carichi;
    • gestione comando luci;
    • gestione temperatura;
    • gestione scenari;
    • controllo remoto;
    • sistema diffusione sonora;
    • sistema antiallagamento e/o rilevazione gas.

I livelli non sono collegati alle categorie catastali e alle classi di prestazioni energetiche degli immobili. Alla qualità di una unità immobiliare concorre anche il livello dell’ impianto elettrico. Le dotazioni minime degli impianti elettrici civili saranno da applicare alle nuove costruzioni civili quali:

  • unità immobiliari situate all’interno dei condomini (appartamenti);
  • unità immobiliari mono o plurifamiliari (ville e villette a schiera).

Le dotazioni minime degli impianti elettrici saranno da applicare ai nuovi impianti elettrici civili a seguito di rifacimenti completi degli stessi in occasione di ristrutturazioni edili delle unità immobiliari.

La dotazione minima degli impianti potrà non essere applicata agli impianti elettrici civili degli edifici pregevoli soggetti al D.L. 42/2004 alle parti comuni di edifici residenziali.